CONVIVI CON IL/LA TUO/A COMPAGNO/A?


Con l’approvazione della legge Cirinnà (L n. 76/2016), il legislatore ha riformato il diritto di famiglia introducendo la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze di fatto.
In particolare, è stata introdotta la facoltà per i conviventi di disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune mediante la sottoscrizione di un contratto di convivenza.

  • Chi sono i conviventi? Sono due persone maggiorenni (eterosessuali o omosessuali) unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile (articolo 1, comma 36). Essi si distinguono in: 1) conviventi di fatto more uxorio (non risultanti famiglia anagrafica poiché non registrati al Comune di residenza)/ 2) conviventi che risultino nel medesimo stato di famiglia come “famiglia anagrafica” (articoli 4 e 13, comma 1, lettera b, del d.p.r. n. 223/1989), mediante una dichiarazione anagrafica registrata nel Comune di residenza delle parti. 
  • Cosa è il contratto di convivenza? Il contratto di convivenza, previsto dall’articolo 1, comma 50, della legge n. 76/2016, è l’accordo scritto con il quale i conviventi di fatto registrati (sia omosessuali che eterosessuali) possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune, eminentemente nelle ipotesi in cui essi non abbiano intenzione di unirsi in matrimonio. Ciò significa che con il contratto di convivenza non è possibile né disciplinare i rapporti di natura strettamente personale, non riconducibili ad alcun rapporto giuridico, né i rapporti successori, stante il divieto di patti successori disposto nel nostro ordinamento giuridico. Con il contratto di convivenza è possibile stabilire:
    • il regime patrimoniale della convivenza e, quindi, se applicare il regime della comunione o separazione dei beni come nel caso di matrimonio o unione civile, con facoltà di modificare tale regime patrimoniale in qualunque momento nel corso della convivenza (comma 51);
    • gli obblighi di contribuzione alle esigenze della famiglia, anche in considerazione dell’attività lavorativa o domestica delle parti;
    • le modalità di amministrazione e gestione dei beni comuni (ad esempio: casa familiare, automobile, beni fruttiferi, ecc.);
    • le modalità di assistenza reciproca in caso di malattia o incapacità d’intendere e di volere (ad esempio: nomina del convivente come amministratore di sostegno e/o come fiduciario di disposizioni anticipate di trattamento di cui alla L. n. 219/2017);
  • Qual è la sua concreta utilità? La convivenza, anche se solida e sorta sotto i migliori auspici, purtroppo, potrebbe andare in contro al fallimento, come d’altronde ogni relazione affettiva, regolamentata o non. Dunque, è preferibile stabilire in anticipo e di comune accordo le conseguenze in caso di rottura, ad esempio per dividere i beni comuni, o per eventuale pagamento di alimenti, rimborsi e restituzioni, ecc., in modo da prevenire conflitti, e cause a seguito della cessazione della convivenza. 
  • Come va stipulato? La forma del contratto di convivenza (valevole anche per le ipotesi di modificazione o risoluzione per accordo fra le parti ovvero recesso unilaterale) è, a pena di nullità, l’atto pubblico o la scrittura private autenticata da Avvocato o Notaio che attesta la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico e assolve alcuni obblighi di comunicazione e pubblicità dello stesso. Esso, infatti, dovrà essere registrato nella scheda di famiglia ed, altresì, nella scheda di famiglia dei conviventi e nelle loro schede anagrafiche personali.
  • Come si può sciogliere il contratto di convivenza? Esso si scioglie per:
    • accordo delle parti: l’atto di scioglimento deve avere la stessa forma del contratto di convivenza;
    • recesso unilaterale: il professionista (notaio o avvocato) che riceve l’atto deve notificare una copia all’altra parte;
    • matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra uno dei conviventi ed un terzo: colui che contrae matrimonio o unione civile deve notificare l’estratto di matrimonio o unione civile all’altro ed al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza che a sua volta lo dovrà notificare all’anagrafe del Comune di residenza per l’annotazione della risoluzione;
    • morte di uno dei conviventi: il superstite deve notificare l’estratto di morte al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, il quale a sua volta lo notificherà all’anagrafe del Comune di residenza per l’annotazione della risoluzione.

In questo breve articolo, sono stati esplicati i punti salienti del contratto di convivenza, ma se necessiti di maggiori informazioni o di una consulenza personalizzata: info@studiolegaleninni.it

Avv. Fortunata Ninni

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