COS’ È LA QUOTA LEGITTIMA? COME POSSO TUTELARMI IN CASO DI LESIONE DELLA LEGITTIMA A ME SPETTANTE?



Per quota legittima, o quota di riserva, si intende la quota di eredità che la legge garantisce e riserva, appunto, ad alcuni soggetti legati al defunto (de cuius), da legami familiari stretti. 

Essi sono detti “legittimari” o “riservatari” (in quanto a loro è riservata una quota specifica), e sono il coniuge (ma anche la parte dell’unione civile), i figli (legittimi, naturali ed adottivi) e i loro discendenti; in mancanza di discendenti, lo sono i genitori e gli altri ascendenti. 
L’entità delle singole quote riservate a ciascun legittimario dipende dal rapporto familiare intercorrente tra quest’ultimo e il de cuius, e dal numero di legittimari chiamati a succedere (come vedremo meglio in seguito). 
La quota di legittima per la sua natura e per la funzione che assolve è intangibile, ed in quanto tale non potrà essere lesa né per mezzo di disposizioni testamentarie né per mezzo di donazioni o altri atti di disposizione patrimoniale compiuti in vita dal defunto. 
  • Cosa fare se si verifica una lesione della quota legittima spettante ad un erede legittimario? Questi potrà agire in giudizio attraverso la cosiddetta “azione di riduzione” per ottenere la quota di eredità ad esso riservata per legge.
  • Entro quando proporre questa azione in giudizio? Il termine prescrizionale dell’azione di riduzione è quello ordinario di dieci anni. Nel caso le diposizioni da ridurre siano le donazioni, detto termine prescrizionale inizia a decorrere dalla data di apertura della successione del donante (la data di morte del donante). Questa azione non si può infatti attivare se non dopo la morte del donante, e così i legittimari lesi non potranno far valere le loro ragioni se non dopo l’apertura della successione. 
Più complesso è il computo del termine di prescrizione dell’azione di riduzione contro alle disposizioni testamentarie. Vi sono al riguardo ben tre orientamenti: 
  1. secondo un primo orientamento anche in questo caso il termine di prescrizione inizierebbe a decorrere dalla data di apertura della successione (e quindi di morte) del testatore. Questo orientamento è ormai minoritario.  
  2. secondo un secondo orientamento il termine prescrizionale decorrerebbe invece dalla pubblicazione del testamento. Così è stato interpretato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 5920/1999. Anche questo orientamento è oggi minoritario.
  3. secondo l’ormai consolidato orientamento, il termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione di riduzione contro disposizioni testamentarie lesive della legittima, decorre dalla data in cui il chiamato beneficiario della disposizione lesiva abbia accettato l’eredità. Solo dopo l’accettazione dell’eredità da parte del chiamato che sia beneficiario di una disposizione lesiva, infatti, il legittimario leso può avere piena cognizione della lesione a proprio danno. Questo orientamento è consacrato nella sentenza della Corte di Cassazione n. 20644/2004.
Vediamo quali sono le quote di legittima: 
  • Solo il coniuge: 1/1
  • Coniuge più un figlio: 1/2 al coniuge e 1/2 al figlio
  • Coniuge più due o più figli: 1/3 al coniuge e 2/3 ai figli
  • Coniuge ed ascendenti o fratelli/sorelle: 2/3 al coniuge e 1/3 ad ascendenti o fratelli/sorelle
  • Solo un figlio: 1/1 al figlio
Riservata la quota legittima, la parte restante di eredità, la cosiddetta “quota disponibile” potrà essere devoluta dal defunto come preferisce. 

Ogni situazione, tuttavia, va valutata nella sua specificità. Pertanto, se necessiti di ulteriori informazioni, o di una consulenza personalizzata: info@studiolegaleninni.it 

Avv. Fortunata Ninni

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