FINO A QUANDO DEVO MANTENERE MIO FIGLIO MAGGIORENNE?
Il nostro ordinamento prevede che entrambi i genitori, per il solo fatto di averli generati, devono concorrere al mantenimento dei figli, sulla base delle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro professionale o casalingo.
Tale obbligo incombe anche in capo ai genitori non coniugati, separati e divorziati. Il mantenimento, è dovuto anche nei confronti dei figli maggiorenni, qualora essi non siano ancora economicamente indipendenti. In costanza di matrimonio o di convivenza dei genitori l’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne (non economicamente autosufficiente) spetta in modo diretto ed uguale nei ad entrambi. Nel caso, invece, di genitori separati o divorziati spetterà al Giudice stabilire un assegno per il figlio, generalmente versato dal genitore non convivente a quello collocatario/convivente, o del figlio stesso, fermo restando l’obbligo di mantenimento diretto per il genitore convivente. Se vi è una sentenza di separazione, il mantenimento del figlio maggiorenne è deciso diversamente a seconda che si tratti di una separazione consensuale o giudiziale: nel primo caso l’assegno da versare può essere concordato dalle parti, mentre nel secondo è deciso dal Giudice. Nello stabilire l’importo, il Giudice o i coniugi terranno conto delle esigenze e del tenore di vita tenuto dai figli e, soprattutto, delle risorse economiche di cui dispongono entrambi i genitori.
- Fino a quando permane l’obbligo di mantenere il figlio maggiorenne non economicamente indipendente? Secondo granitica giurisprudenza della Suprema Corte, l’obbligo di mantenere il figlio maggiorenne dura fino a quando quest’ultimo raggiunge un’autosufficienza economica, ossia quando inizia un’attività lavorativa con un’adeguata capacità reddituale (corrispondente alla sua professionalità) tale da consentirgli di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita. A tal fine, quindi, non è sufficiente un qualsiasi impiego, come ad esempio un impiego precario e limitato nel tempo, ma è necessario un impiego stabile tale da soddisfare in maniera duratura le proprie necessità, altrimenti non viene meno il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne da parte dei genitori.
- Quando può essere revocato l’assegno di mantenimento al figlio maggiorenne non economicamente indipendente?
- quando la non indipendenza economica del figlio maggiorenne è causata da colpevole inerzia o rifiuto ingiustificato da parte del figlio alle diverse occasioni lavorative. In tal caso potrà sussistere al massimo un obbligo alimentare da parte del genitore, poiché “sottraendosi volontariamente allo svolgimento di un’attività lavorativa adeguata, corrispondente alla professionalità acquisita” l’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne è certamente destinato a cessare (Cass. Civ. sent. n. 1858 del 2016). La Suprema Corte nella sentenza n. 5088 del 2018 ha precisato, infatti, “il diritto del figlio maggiorenne al mantenimento si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, considerato che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società”;
- il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne da parte dei genitori cessa anche quando il figlio gode di uno stile di vita sregolato, o non provvede a cercare seriamente un impiego lavorativo stabile, adagiandosi sulla “convenienza” di ricevere il mantenimento dai genitori;
- tale dovere di mantenimento cessa altresì nell’ipotesi in cui il figlio maggiorenne frequenti l’università ma senza impegno e di conseguenza senza profitto, con inevitabile allungamento degli anni di studio ed incremento di esborsi a tale fine (tasse universitarie, alloggio, acquisto libri, ecc.).
Una recentissima Cassazione sent. n. 18785 del 2021 afferma che l'assegno di mantenimento ha una funzione di sostegno e assistenza per i figli maggiorenni non ancora autonomi economicamente, ma precisa che lo stesso è revocabile ogni qual volta in cui i figli maggiorenni non raggiungano un’autosufficienza per negligenza o inettitudine o comunque quando vi è mancanza di impegno negli studi ed, in ogni caso, in un percorso di formazione professionale che conduca poi al raggiungimento di competenze e all'occupazione nel mercato del lavoro, dimostrando, pertanto, un sostanziale disinteresse verso il raggiungimento della propria emancipazione economica.
Questo è un quadro giuridico generale
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Avv. Fortunata Ninni
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