SE IL MIO EX MARITO/COMPAGNO NON PAGA IL MANTENIMENTO PER NOSTRO FIGLIO, POSSO CHIEDERLO AI NONNI?
Secondo consolidata giurisprudenza la risposta è affermativa. Si, i nonni sono tenuti a mantenere i nipoti minori, anche integrando, eventualmente, quanto loro destinato dai genitori, nel caso in cui questi ultimi non siano in grado, da soli, di soddisfare le esigenze di vita della prole. A corroborare tale orientamento si pone anche la recentissima sentenza della Suprema Corte n.8980/23 del 30 marzo 2023. Ma facciamo chiarezza al riguardo.
- Quali sono i riferimenti normativi? Ai sensi degli articoli 148 e 316 bis del codice civile “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.” Tali norme sanciscono, quindi, espressamente un concorso nel dovere di mantenere i figli minori a carico degli ascendenti più prossimi dei genitori, obbligati in via principale, laddove questi ultimi non dispongano di mezzi sufficienti a sostentare i figli. In particolare l’art 433 c.c. (in merito agli alimenti) specifica quali sono le persone coobbligate all’onere alimentare: “All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine: il coniuge; i figli [legittimi o legittimati o naturali o adottivi] anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi [anche naturali]; i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.” Alla luce di tali dettati normativi, possiamo, dunque, sostenere che in mancanza di sufficienti mezzi economici da parte dei genitori, l’onere del mantenimento sorge, in via sussidiaria ed indiretta per gli ascendenti dei genitori, rilevando in primis, in ordine di prossimità, i nonni dei nipoti beneficiari del contributo economico.
- L’onere contributivo dei nonni che tipo di obbligazione è? Trattasi di obbligazione subordinata, sussidiaria, proporzionale ed indiretta. Che significa?
- Subordinata e sussidiaria: il coinvolgimento dei nonni può essere richiesto solo ed esclusivamente in via secondaria, cioè, laddove i soggetti onerati in via principale, cioè i genitori, non siano in grado di provvedere, entrambi, con i loro introiti (reddito da lavoro e altro) al sostentamento dei figli.
- Proporzionale: l’obbligo dei nonni, in teoria, grava contemporaneamente su tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori, sia materni sia paterni, prescindendo, quindi, da chi sia il genitore inadempiente che crei l’insorgenza dello stato d’insufficienza dei mezzi economici (Cass. Civ. n. 251/2002). Tuttavia nella ripartizione quantitativa della somma di mantenimento tra ascendenti dello stesso grado si applica, per analogia, il criterio proporzionale utilizzato anche per i genitori. Quindi, il Giudice, nel momento in cui deve quantificare e ripartire la somma dovuta, opera una valutazione comparativa della situazione patrimoniale e reddituale dei nonni paterni e materni, in maniera tale che le rispettive prestazioni contributive siano commisurate alle loro condizioni economiche.
- Indiretta: l’obbligo degli ascendenti non è quello di mantenere direttamente i nipoti, che, quindi, non sono i beneficiari diretti, ma quello di fornire ai genitori i mezzi per consentire loro di adempiere al loro obbligo diretto di mantenimento nei confronti dei figli. Dunque, il diritto di credito nei confronti dei nonni è attribuito ai genitori ai quali spetta, iure proprio, il diritto di pretenderne l’adempimento.
- Quali sono le condizioni che devono verificarsi perché i nonni siano chiamati a contribuire al mantenimento dei nipoti? Affinché possa sorgere questo dovere in capo ai nonni, nei confronti dei nipoti minori, devono sussistere due condizioni fondamentali:
- inadempimento, anche volontario, del genitore onerato dell’obbligazione contributiva prevista dalla sentenza di separazione;
- incapacità oggettiva dell’altro genitore di provvedere da solo al mantenimento del/dei figlio/i, pur sfruttando tutte le proprie capacità lavorative e patrimoniali.
Se necessiti di maggiori informazioni o di una consulenza personalizzata: info@studiolegaleninni.it
Avv. Fortunata Ninni
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