SIAMO SEPARATI, COME POSSIAMO ORGANIZZARE LE VACANZE ESTIVE CON NOSTRO FIGLIO?

 


A seguito di separazione o divorzio l’organizzazione delle vacanze estive da trascorrere con i figli può costituire motivo di contrasto tra i genitori, dal momento che le vacanze rappresentano un'occasione preziosa per approfondire o rinsaldare il legame affettivo con i propri figli, soprattutto per il genitore non collocatario. Le decisioni in merito sono rimesse alla volontà comune delle parti, sancita dal provvedimento giudiziale che omologa la separazione consensuale o alla volontà del Giudice nella sentenza che definisce il procedimento di separazione giudiziale. Trattasi di accordi e disposizioni giudiziali da cui derivano obblighi ben precisi per i due genitori che, se non rispettati, possono comportare conseguenze di carattere civile e penale. In sede di separazione il Giudice, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., nell'interesse dei figli alla bigenitorialità, “stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori.” 
  • Come si possono concretamente calendarizzare le vacanze estive? Con l’entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia (a partire dall’1 marzo 2023) il nuovo articolo 473 bis 12 c.p.c., quarto comma, ha introdotto lo strumento del piano genitoriale stabilendo che “nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è allegato un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute”. A partire, quindi, dal 1° marzo 2023, ai ricorsi per separazione e divorzio con figli minori si dovrà allegare un piano genitoriale. Trattasi di un documento/schema che illustra in maniera dettagliata tutti i vari aspetti della vita dei figli minori: gli impegni e le attività quotidiane in relazione alla scuola, le attività extra scolastiche, il percorso formativo/educativo, i contatti per le comunicazioni, le persone che si occupano del minore (nonni o babysitter), il piano settimanale per le frequentazioni, la situazione medico-sanitaria, e anche l’organizzazione delle vacanze. In merito alla calendarizzazione delle vacanze estive, tra le informazioni da includere nel piano genitoriale vi devono essere: la durata delle vacanze che spettano a ciascun genitore, una scadenza (solitamente si sceglie fine maggio) entro cui comunicare le date di partenza e di rientro, la località scelta e, se già disponibili, indirizzo e contatti di reperibilità (dell’hotel/b&b prescelto). Il mancato rispetto di tale obbligo di comunicazione non integra reato, ma viola senza dubbio il dovere di collaborazione che grava su entrambi i genitori per l'interesse della famiglia, contemplato dall'art. 143 c.c. Infatti, la mancata comunicazione del luogo di vacanza è una violazione delle “regole di buona prassi”, che anche se non è sanzionabile penalmente, può dar luogo a conseguenze civilistiche in quanto l’altro genitore potrà, ad esempio, richiedere la modifica delle condizioni della separazione se prova che l’iniziativa dell’altro genitore è stata pregiudizievole per il minore. 
  • Quanto possono durare le vacanze estive con i figli? Non ci sono precisi limiti di legge. Ogni situazione è a sé e ogni famiglia separata ha le sue esigenze e le sue abitudini. Molto dipende anche dall’età dei figli. Con figli in età scolare si prevedono in genere due settimane con ciascun genitore continuative o frazionate. I periodi, però possono essere più lunghi, fino a dividere al 50% tra i genitori il periodo delle vacanze scolastiche estive. Il mancato rispetto del calendario stabilito nel piano genitoriale di cui al provvedimento giudiziale sui periodi di vacanza costituisce reato ai sensi dell’art. 388 c.p. essendo una mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del Giudice.
  • Posso portare i miei figli in vacanza all’estero? Nel provvedimento giudiziale solitamente viene fatta menzione del reciproco assenso dei genitori al rilascio dei documenti validi per l’espatrio dei figli. Diversamente, invece, i genitori si dovranno accordare per consentire o meno viaggi all’estero del minore. Può verificarsi che uno dei due genitori ponga un veto fino al raggiungimento della maggiore età del figlio o vieti determinate destinazioni considerate insalubri o pericolose per motivi di instabilità politica. Nel caso in cui, diversamente, non sia stato previsto nulla nel provvedimento del Tribunale, il genitore che intenda portare con sé il figlio minore per un viaggio all’estero dovrà chiedere, necessariamente, il consenso dell’altro genitore affinché il Comune o la Questura rilascino i documenti necessari.
  • Chi paga le vacanze estive? Le vacanze estive, a differenza delle gite scolastiche e di quelle che i figli trascorrono da soli, gravano esclusivamente sul genitore che le trascorre con loro. Il fatto però che il genitore non collocatario paghi le vacanze che ha trascorso con i figli non lo esonera, dall'obbligo di corrispondere il contributo al mantenimento all'altro. A precisarlo la Corte di Cassazione nella sentenza n. 18869/2014: "il genitore non affidatario non può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alle modalità di visita disposta dal genitore, si trovino presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al loro mantenimento."
In conclusione ciò che va prioritariamente ricordato è che i bambini attendono con estrema gioia la stagione estiva non vedendo l’ora di andare in vacanza e divertirsi. Pertanto i genitori dovrebbero tentare di mettere da parte i loro reciproci rancori personali nell’ottica di garantire loro la possibilità di vivere dei momenti di spensieratezza e divertimento, che possano lasciare loro dei ricordi indimenticabili.

Questo è un quadro giuridico generale sull’argomento. Se necessiti di maggiori informazioni o di una consulenza personalizzata: info@studiolegaleninni.it

Avv. Fortunata Ninni

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