LA DONAZIONE: QUANDO È IMPUGNABILE?
Hai donato un immobile ad uno dei tuoi figli ma gli altri figli iniziano a manifestare dissenso? Ancora, hai donato un immobile per sottrarlo alle pretese dei tuoi creditori e ad un eventuale pignoramento e temi da parte loro azioni atte a far invalidare la donazione effettuata? Analizziamo meglio la fattispecie in questione ed i vari casi di impugnabilità della donazione.
Cos’è la donazione? La donazione è un contratto, disciplinato dall’art. 769 del Cod. Civ., con cui un soggetto (donante) trasferisce la proprietà di un bene o di una somma di denaro ad un altro (donatario), e lo fa a scopo di liberalità e a titolo gratuito, senza ricevere, quindi, un corrispettivo in cambio.
- Come eseguire una donazione? Ai sensi dell’art. 783 Cod. Civ. se la donazione è di “modico valore”, con riguardo alle condizioni economiche delle parti, non richiede la formalità dell’atto pubblico e si perfeziona con la consegna materiale della cosa o del denaro, quando appare evidente la volontà di donare e quella di accettare il bene o la somma ricevuta; come nel caso del bonifico con la causale “regalo”. Se invece la donazione non è di modico valore o riguarda immobili, per realizzarla, occorre un atto pubblico notarile a pena di nullità.
- Cosa può succedere a seguito della donazione? Se il donante, per effetto della donazione, ha leso le quote di legittima degli altri suoi eredi, questi possono esercitare l’azione di riduzione prevista dall’art. 553 del Cod. Civ. in modo da reintegrare la quota spettante a ciascuno di essi. Non si tratta di un annullamento completo dell’atto di donazione compiuto, ma di un mezzo per ristabilire le proporzioni ereditarie. Se il bene donato è un immobile, dovrà rientrare nell’asse ereditario originario ed essere diviso in quote fra gli aventi diritto. Il termine prescrizionale di tale azione è di 10 anni a partire dall’apertura della successione ereditaria, e, dunque, dal momento della morte del donante. Se successivamente il donatario ha rivenduto il bene a terzi, il termine a favore degli eredi per l’azione di restituzione è di 20 anni. I creditori, invece, essendo estranei alla successione ereditaria, sono esclusi da questa azione; possono, però, impugnare l’atto di liberalità per altri motivi, di seguito analizzati. Essi, entro il termine di 5 anni dell’atto di donazione, possono impugnarla attraverso l’azione revocatoria prevista dall’art. 2901 del Cod. Civ. chiedendo al Giudice che essa venga dichiarata inefficace nei loro confronti. Affinché tale domanda giudiziale venga accolta la donazione deve aver causato un danno ai creditori e deve risultare compiuta al solo fine di evitare di pagare quei creditori e dunque in loro pregiudizio e frode. Per questi motivi, chi intraprende l’azione revocatoria deve dimostrare che il donante fosse consapevole ed intenzionato a pregiudicare, attraverso la donazione fatta, le pretese dei creditori, ed, inoltre, che il patrimonio rimasto dopo la donazione sia insufficiente a pagare i debiti contratti. Inoltre, una donazione potrebbe essere celata anche dietro una finta compravendita. È il caso della compravendita simulata che in realtà realizza una dissimulata donazione. Le parti solo apparentemente adottano lo schema contrattuale della compravendita celando, con esso, quella che costituisce la regolamentazione contrattuale effettivamente voluta e posta in essere cioè la donazione. Quindi, mentre all’esterno viene creata l’apparenza di un trasferimento a titolo oneroso, nei rapporti inter partes, per concorde volontà dei contraenti, la cessione avviene per puro spirito di liberalità in quanto manca un effettivo e definitivo passaggio di denaro dall’acquirente al venditore. Anche in questo caso il termine di impugnazione è di 10 anni dall’atto.
- Quali “accortezze” osservare per rendere non facilmente impugnabile la donazione?
- La prima cautela da osservare per rendere incontestabile una donazione è quella di adottare la «forma» corretta, cioè atto pubblico nel caso di immobili o comunque di donazione di non modico valore.
- Se invece si vuol simulare una vendita per celare una donazione bisognerebbe innanzitutto assicurarsi di prevedere, nel contratto, un corrispettivo realmente proporzionato al valore del bene, non quindi irrisorio. In secondo luogo, bisogna fare in modo che il prezzo concordato sia effettivamente corrisposto, in modo da non fornire ai terzi le prove della simulazione. Il corrispettivo va dunque pagato (sebbene possa essere poi restituito al finto acquirente): diversamente, la donazione sarebbe impugnabile perché realizzerebbe una simulazione.
- Per quanto riguarda l’eventuale lesione di quote ereditarie dei legittimari, è consigliabile provvedere ad un’equa ripartizione del proprio patrimonio in modo che, in sede di divisione dell’eredità, non ci siano contestazioni. A tal fine, sarà bene consultarsi con un notaio il quale possa stabilire un corretto piano di riparto, anche alla luce delle eventuali donazioni di denaro già fatte in vita dal donante. Spesso, infatti, si regalano ai figli delle somme consistenti senza però che di ciò vi sia traccia (ad esempio per l’acquisto di mobilio, spese nuziali, sostegni economici in momenti di difficoltà, ecc.). Se di tanto non vi è alcuna prova scritta (come ad esempio la tracciabilità dello spostamento del denaro) potrebbe costituire un problema al momento della divisione della massa ereditaria. A tal fine sarebbe opportuno anche un atto di ammissione da parte del beneficiario che dichiari di aver ricevuto tali utilità a titolo gratuito. Un altro modo per rendere non impugnabile la donazione è quello di far firmare, al momento, agli eredi legittimari una dichiarazione di rinuncia all’azione di lesione della legittima. In tal modo, questi non potranno più contestare la donazione.
- In merito alle contestazioni dei creditori del donante, il donante dovrebbe sempre fare in modo di conservare quantomeno dei beni che possano eventualmente soddisfare in qualche modo le ragioni dei creditori, per dimostrare la mancanza da parte sua di intento fraudolento.
Questo è un quadro generale dell’argomento, se necessiti di maggiori informazioni o di una consulenza personalizzata scrivi un'e-mail a info@studiolegaleninni.it
Avv. Fortunata Ninni
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