VORREI ACCETTARE L’EREDITA’ A CUI SONO STAT* CHIAMAT*, MA TEMO I DEBITI EREDITARI, COSA FARE?
A seguito della morte del dante causa si procede all’apertura della relativa successione nell’ultimo luogo di residenza del defunto. Successivamente si avvia la seconda fase: la delazione. Ai sensi dell’art. 457 del Codice Civile il chiamato all’eredità, detto anche vocato, è colui al quale, al momento dell’apertura della successione, è devoluta l’eredità del de cuius. Il chiamato all’eredità ha il potere di accettare o meno l’eredità (nel termine di 10 anni dell’apertura della successione). In caso di accettazione dell’eredità, il chiamato diventa erede e acquista l’asse ereditario comprensivo di eventuali debiti del dante causa. Può verificarsi che i debiti ereditari siano superiori al valore complessivo dell’eredità; in tal caso è necessario che l’erede si tuteli per non doverli pagare anche con denaro proprio, dal momento che con l’accettazione pura e semplice il patrimonio del defunto “si fonde” con il patrimonio dell'erede e diventa un tutt'uno, senza possibilità di riserva o di distinzione alcuna.
- Come fare, quindi, per tutelarsi da eventuali debiti ereditari? Il codice civile prevede due strumenti:
- la rinuncia all’eredità;
- l’accettazione di eredità con beneficio di inventario.
Tali strumenti producono effetti diametralmente opposti in quanto, con il primo, il chiamato all’eredità, per effetto della rinuncia, rimane totalmente estraneo alla ripartizione ereditaria; con il secondo, il chiamato accetta l’eredità, però risponde dei debiti ereditari solo entro i limiti di quanto ricevuto. Rinuncia all’eredità e accettazione con beneficio di inventario hanno, ciascuno, delle specifiche caratteristiche le quali impediscono, in astratto, di preferire uno rispetto all’altro. La scelta tra uno dei due istituti dipenderà, quindi, dalle specificità e dalle esigenze dettate dal caso concreto. Andiamo ad analizzarli entrambi:
1. rinuncia all’eredità: la rinuncia all’eredità è l’atto con cui il chiamato dichiara di non accettare l’eredità e dunque di non subentrare nella titolarità delle situazioni giuridiche facenti capo al de cuius. È un negozio giuridico “puro” che non può essere subordinato a termini e condizioni, si definisce, infatti, un actus legitimus. Ai sensi dell’articolo 519 del Codice Civile “La rinunzia all’eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni”. Quando si desidera procedere con la dichiarazione presso la cancelleria del Tribunale, il Tribunale competente è quello nel cui circondario si trovava l’ultima residenza in vita del defunto. È necessario presentare i seguenti documenti:
- la carta d’identità e il codice fiscale dei dichiaranti;
- il codice fiscale del defunto;
- se ci sono minori, tutelati o amministrati una copia conforme dell’autorizzazione del giudice tutelare;
- una copia conforme del testamento (se presente);
- l’originale certificato di morte.
La dichiarazione, una volta resa, viene registrata a cura del cancelliere o del notaio presso il registro delle successioni. Ai sensi dell’articolo 521 del Codice Civile “Chi rinunzia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato”. Dunque, l’effetto principale consiste nella perdita della qualità di erede fin dall’inizio, come se non fosse mai stato chiamato all’eredità, operando, la rinuncia, retroattivamente.
- Una volta effettuata la rinuncia, è possibile “tornare indietro”? L’articolo 525 del Codice Civile afferma: “Fino a che il diritto di accettare l’eredità non è prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunziato, questi possono sempre accettarla, se non è già stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell’eredità”. Si tratta di una sorta di accettazione tardiva dell’eredità per cui, anche avendo rinunciato, si può accettare finché il diritto non si è prescritto. Vengono meno così gli effetti della rinuncia, ma non si ripristina la condizione iniziale di delato del rinunciante, che non potrà più, dunque, scegliere tra l’accettazione e la rinuncia.
2. Accettazione con beneficio d’inventario: l’accettazione con beneficio d’inventario è una dichiarazione con cui il chiamato all’eredità esprime la sua volontà di accettarla, riservandosi la possibilità di sottrarre i propri beni dalla responsabilità per i debiti ereditari. Tale opzione può essere scelta da chiunque sia chiamato ad un’eredità, salvo alcuni casi in cui sussiste l’obbligo di accettazione beneficiata per tutelare soggetti giuridicamente più deboli previsti negli articoli 471, 472, 473 del Codice Civile. Tali soggetti sono i minori e i minori emancipati, gli interdetti, gli inabilitati, le persone giuridiche, le fondazioni, le associazioni e anche gli enti non riconosciuti. Non sono invece obbligate al beneficio d'inventario le società commerciali.
- Come funziona tale istituto? In base al dettato normativo dell’articolo 484 del Codice Civile possiamo distinguere 4 fasi:
- il primo step richiede una dichiarazione scritta, nella forma di atto pubblico, in cui si esprime la volontà di accettare l’eredità, da effettuare presso un notaio o depositata presso il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione;
- presso lo stesso tribunale dove viene depositata la dichiarazione, questa dev’essere inserita nel registro delle successioni ivi conservato. In particolare, l’iscrizione nel registro avviene d’ufficio se la dichiarazione è stata ricevuta dal cancelliere, o a seguito di richiesta del notaio, se da questi redatta, con consegna di una copia autentica dell’atto;
- la terza fase prevede la trascrizione della dichiarazione, a cura del cancelliere, presso l’ufficio dei registri immobiliari del luogo dove si è aperta la successione entro un mese dall’inserzione nel registro delle successioni. Tale pubblicità ha lo scopo di rendere noto ai creditori il beneficio d’inventario;
- l’ultima fase contempla la redazione dell’inventario. Questo va fatto entro tre mesi dalla dichiarazione di accettazione beneficiata. Laddove invece l’inventario venisse effettuato prima della dichiarazione di accettazione beneficiata, questa dovrà essere fatta nei quaranta giorni successivi. Tuttavia, va precisato che qualora il chiamato all’eredità fosse in possesso di beni ereditari, di qualsiasi valore, deve provvedere a fare l’inventario comunque entro tre mesi dall’apertura della successione, pena la perdita del diritto di accettare con beneficio di inventario e potrebbe soltanto accettare puramente e semplicemente, ove volesse accettare l’eredità. Laddove il chiamato all’eredità rispettasse i termini riportati sopra, l’accettazione beneficiata potrebbe essere fatta entro il normale termine di prescrizione di dieci anni dall’apertura della successione, così come è previsto per ogni tipo di accettazione dell’eredità, espressa o tacita. Al fine di perfezionare l’accettazione con beneficio d’inventario dovrà tuttavia essere predisposto l’inventario da un professionista previsto per legge; esso infatti non potrebbe essere effettuato da un erede né da altri soggetti non autorizzati.
- Quali sono gli effetti dell’accettazione con beneficio d’inventario? Il secondo comma dell’articolo 490 del Codice Civile elenca le conseguenze discendenti da tale opzione:
- le situazioni giuridiche rispettivamente dell’erede e del defunto, che si riuniscono nella sola persona dell’erede, non si estinguono per confusione. Ciò significa che i diritti e gli obblighi che l’erede aveva nei confronti del defunto permangono (ad eccezione di quelli estinti per la morte). Sulla base di tale regola, se l’erede aveva dei debiti nei confronti del defunto deve supplire con il proprio patrimonio alle mancanze di quello ereditario fino a poter soddisfare i creditori ereditari e i legatari. Se invece l’erede vantava dei crediti verso il defunto questi partecipa al concorso dei creditori insieme con gli altri e con i legatari;
- si limita la responsabilità dell’erede che risponde dei debiti ereditari e dei legati nel limite dei beni a lui pervenuti;
- i creditori ereditari e i legatari hanno preferenza sul patrimonio del de cuius rispetto ai creditori dell’erede. Essi però non sono dispensati dal domandare la separazione dei beni, se vogliono conservare questa preferenza nel caso in cui l’erede decada dal beneficio d’inventario o vi rinunzi.
Questo è un quadro generale dell’argomento, se necessiti di maggiori informazioni o di una consulenza personalizzata scrivi un'e-mail a info@studiolegaleninni.it
Avv. Fortunata Ninni
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