IL NUOVO RITO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO DOPO LA RIFORMA CARTABIA



Tra le notizie emergenti degli ultimi giorni spopola la novità della separazione e divorzio “in un unico giorno”. Ma andiamo ad analizzare meglio la procedura.
Prima dell’entrata in vigore della Riforma Cartabia (D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149), il procedimento di divorzio poteva essere avviato soltanto a distanza di un certo tempo dalla sentenza di separazione dei coniugi, e più esattamente dopo sei mesi, se la separazione era stata consensuale, o dopo un anno, in caso di separazione giudiziale. Ora invece il nuovo art. 473 bis.49 del codice di procedura civile prevede che separazione e divorzio possano formare oggetto del medesimo procedimento ed essere trattate dallo stesso giudice: “Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.” L’importante novità introdotta consiste nella possibilità di avanzare in un unico ricorso la domanda di separazione coniugale e quella di divorzio (tecnicamente, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, a seconda del rito di celebrazione delle nozze), cumulando nello stesso procedimento le due domande. La facoltà di scelta potrà essere effettuata sia dalla parte ricorrente in sede di ricorso introduttivo, sia dalla parte resistente in sede di comparsa, associandosi alla richiesta di separazione ed avanzando in via riconvenzionale domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tale novità procedimentale, sin dalla sua entrata in vigore, ha sollevato dubbi interpretativi nonché applicativi da parte dei giudici, sulla concreta possibilità per i coniugi di proporre, all’interno di un unico procedimento in forma congiunta, tanto la domanda di separazione quanto quella di divorzio, portando i Tribunali ad adottare soluzioni diverse in merito. A dirimere definitivamente tale incertezza è intervenuta la Cassazione Civile con l’ordinanza n. 28727 del 16 ottobre 2023, con la quale i Giudici hanno aperto la strada alla possibilità per i coniugi di presentare in unico ricorso domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
  • Quali sono i vantaggi di questa nuova procedura?
Il principale vantaggio per i coniugi consiste nell’evitare la duplicazione dei procedimenti, risparmiando tempo e stress nel doversi più volte confrontare (o scontrare) per la regolamentazione dei reciproci rapporti personali ed economici.
  • Ma è davvero tutto fattibile in un solo giorno?
Ovviamente no! Il primo comma dell’art 473 bis.49 c.p.c. precisa, infatti, che le domande così proposte, congiuntamente nello stesso ricorso, sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.
Quindi, non sono procedibili in contemporanea. Ciò significa che, nel caso di cumulo delle domande di separazione e divorzio, la pronuncia della seconda possa intervenire soltanto dopo che siano trascorsi almeno sei mesi o un anno dalla prima udienza, e sia intervenuta sentenza parziale definitiva che abbia pronunciato sulla separazione personale dei coniugi. Dunque, occorre, in ogni caso attendere un po’ di tempo prima di ottenere le due pronunce di separazione e poi di divorzio.
  • È obbligatorio chiedere insieme separazione e divorzio?
No, si tratta di una mera facoltà rimessa alla valutazione delle parti. La scelta va fatta assieme al proprio avvocato, tenendo conto delle caratteristiche e delle esigenze della specifica vicenda familiare, degli obbiettivi che si vogliono ottenere e della miglior tutela dei propri diritti e interessi.
Non sempre, infatti, può essere conveniente presentare la domanda di divorzio insieme alla separazione.

Questo è un quadro generale dell’argomento, se necessiti di maggiori informazioni o di una consulenza personalizzata scrivi un'e-mail a info@studiolegaleninni.it

Avv. Fortunata Ninni

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