LE CONDIZIONI STABILITE IN SEDE DI SEPARAZIONE O DIVORZIO POSSONO ESSERE MODIFICATE?



Si, le parti possono chiedere in ogni tempo, trattandosi di provvedimenti non suscettibili di giudicato sostanziale, essendo assoggettati alla clausola rebus sic stantibus, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici. 
  • Quando possono essere modificate le condizioni di separazione o di divorzio? L'art. 473-bis 29, introdotto dalla recente riforma Cartabia, pone quale condizione necessaria per poter accedere alla revisione di detti provvedimenti, la sopravvenienza di “giustificati motivi", condizione, tuttavia, che era già prevista, anche, dall'art. 156, comma 7, c.c., disciplinante, tuttora, i rapporti patrimoniali tra i coniugi, e subordina la revoca o la modifica dei provvedimenti al sopravvenire di giustificati motivi. Cosa si intende per giustificati motivi? La giurisprudenza dominante ha specificato che la dizione “sopravvenienza di giustificati motivi” è da intendersi come sopravvenienza di nuove circostanze (Cass. Civ. n. 12235/1992) modificative della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale fattispecie i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo.
  • Quali possono essere queste nuove circostanze sopravvenute?
    1. sopravvenienza di nuovi oneri familiari (come la formazione di una nuova famiglia da parte del coniuge obbligato al versamento o la nascita di un nuovo figlio da altro compagno/a);
    2. nuove esigenze dei figli (le quali, per espressa previsione normativa, devono essere valutate attraverso il criterio dell'attualità. Queste spese non sono limitate al vitto e all'alloggio, ma devono tenere conto dell'età e delle aspirazioni dei figli);
    3. nuova convivenza more uxorio intrapresa del coniuge beneficiario dell'assegno;
    4. licenziamento o cessazione di attività commerciale;
    5. insorgenza o aggravamento di una patologia;
    6. dimissioni e pensionamento del coniuge onerato;
    7. nuova occupazione lavorativa redditizia per il coniuge beneficiario. 
  • Come procedere per fare la domanda? È, in ogni caso, da evidenziare, che il giudizio promosso ai sensi dell'art. 473 bis 29 è proponibile soltanto qualora le condizioni di separazione o di divorzio siano diventate definitive, solo allora sarà possibile, infatti, parlare di circostanze nuove, tali da giustificare la richiesta di modifica. La domanda si propone, ai sensi dell'art. 473 bis 12, con ricorso, che dovrà contenere:
    • l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta;
    • il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale dell'attore e del convenuto, nonché dei figli comuni delle parti se minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave, e degli altri soggetti ai quali le domande o il procedimento si riferiscono;
    • il nome, il cognome e il codice fiscale del procuratore, unitamente all'indicazione della procura;
    • la determinazione dell'oggetto della domanda;
    • la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda, con le relative conclusioni;
    • l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione.
Il ricorso deve altresì indicare l'eventuale esistenza di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse. Ad esso è allegata copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati in tali procedimenti.
In caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso devono essere allegati:
  1. le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
  2. la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
  3. gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è allegato un piano genitoriale introdotto dalla Riforma Cartabia che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute, in maniera tale da consentire al Giudice di avere un quadro completo della situazione familiare e della relativa organizzazione, ai fini della valutazione delle modifiche richieste alle condizioni di separazione o divorzio da parte del coniuge istante. 

Questo è un quadro generale dell’argomento, se necessiti di maggiori informazioni o di una consulenza personalizzata scrivi un'e-mail a info@studiolegaleninni.it

Avv. Fortunata Ninni

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