SPESE STRAORDINARIE: COSA VI RIENTRA, E COME VANNO RIPARTITE TRA I GENITORI?



In sede di separazione o di divorzio il Giudice, tra gli altri provvedimenti di natura personale e patrimoniale nei riguardi dei coniugi, fissa a carico del genitore non collocatario l’onere di versare un assegno di mantenimento in favore dei figli (minori e/o maggiorenni non economicamente indipendenti) e dispone anche una loro partecipazione totale o parziale al pagamento di eventuali spese straordinarie necessarie per far fronte alle esigenze di crescita della prole.

  • Ma cosa sono esattamente queste spese straordinarie?

Determinare cosa si intende per spese straordinarie non è sempre agevole dal momento che non esiste un’elencazione ufficiale, né il codice civile contiene un’espressa definizione del concetto di spesa straordinaria In linea generale la distinzione tra spese ordinarie e straordinarie si basa su parametrici logici, alla stregua dei quali si considerano appartenenti al primo gruppo e quindi conteggiati nell'assegno mensile di mantenimento, tutti i costi ordinari relativi alla vita quotidiana dei figli, cioè: alimentazione, acquisti di cancelleria e relativi accessori, medicinali di uso frequente o quotidiano (come antipiretici, sciroppi, cerotti, antibiotici), visite di controllo cadenzate, abbigliamento, ed ogni altro costo dovuto a necessità costanti e pronosticabili. La Corte di Cassazione, con lo scopo di chiarire meglio il concetto di spese straordinarie, ha evidenziato che queste si riferiscono a necessità eccezionali della vita dei figli, cioè costi imprevedibili e non consuetudinari, ma comunque necessari per poter assicurare loro sia la salute sia l'istruzione. Queste spese, quindi, esulano dall’importo dell’assegno di mantenimento, proprio perché imprevedibili e quindi imponderabili. 

  • Come vanno ripartite le spese straordinarie tra i genitori?

L’articolo 147 del codice civile sancisce che “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315 bis”. L’articolo 337ter c.c. prevede che il mantenimento dei figli avvenga in misura proporzionale al reddito di ciascun coniuge. In concreto, la ripartizione delle spese straordinarie è rimessa al Giudice in sede di separazione o di divorzio. Nella sentenza, infatti, viene indicata la misura percentuale di addebito delle spese straordinarie agli ex coniugi che di solito è del 50% ciascuno, qualora non ci sia eccessiva sproporzione tra i relativi redditi e vi sia parità di tempi di frequentazione della prole beneficiaria. Nel corso degli ultimi anni la maggior parte dei Tribunali italiani, al fine di agevolare la corretta individuazione e ripartizione delle spese straordinarie in sede di separazione e divorzio e di ridurre, di conseguenza, il contenzioso tra coniugi, ha predisposto protocolli di “Linee guida per le spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti”. Caratteristica comune di questi protocolli è l’omogeneità nella tipizzazione delle singole voci di spesa e nei criteri attraverso i quali individuare quelle da concordarsi previamente tra i genitori e quelle che invece non necessitano di tale preventivo accordo.

Con la seduta del 14 luglio 2017 il CNF, ha approvato delle linee guida volte a disciplinare le modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare. Tali linee guida, con protocollo del 29 novembre 2017, sono state diffuse a tutti i consigli territoriali dell’ordine degli avvocati. In tali linee guida è stato precisato che le spese straordinarie per le quali non è necessario il preventivo accordo tra genitori sono quelle relative a: libri scolastici, visite sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private), cure ortodontiche, cure oculistiche e cure sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, protesiche, bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto acquistato con l’accordo di entrambi i genitori. Le spese che necessitano, invece, del preventivo accordo di entrambi i genitori sono:

  1. spese scolastiche (iscrizioni e rette di scuole private; iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative per fuori sede di università pubbliche e private; ripetizioni; frequenza del conservatorio o di scuole formative; master e specializzazioni post universitari; spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi; viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, doposcuola; baby sitter (laddove questa esigenza nasca con la separazione e sia volta a coprire l’orario di lavoro del genitore che lo utilizza); viaggi studio e d’istruzione, soggiorni all’estero per motivo di studio; corsi per l’apprendimento delle lingue straniere);
  2. spese di natura ludica o parascolastica (centri estivi, corsi di attività artistiche o di informatica, viaggi di istruzione e vacanze trascorse autonomamente senza i genitori; conseguimento della patente presso autoscuola private);
  3. spese sportive (attrezzature e quanto necessario per lo svolgimento dell’eventuale attività agonistica);
  4. spese per l’organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli;
  5. spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.

  • Cosa accade se uno dei due genitori contrae delle spese straordinarie senza il consenso dell’altro genitore? È possibile chiedere il rimborso di quota parte di tali spese straordinarie non concordate?

Sul punto sono intervenute svariate pronunce che hanno enucleato differenti criteri valutativi (rispondenza delle spese all’interesse del minore, sostenibilità finanziaria da parte dei genitori, motivato dissenso espresso dal genitore non collocatario, ecc.):  

  • Cass. Civ. sentenza n. 4753/2017: “Il coniuge affidatario non ha un obbligo di concertazione preventiva con l’altro coniuge in ordine alla determinazione delle spese straordinarie qualora si tratti di decisioni di maggiore interesse e sussiste in capo all’altro coniuge un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Tuttavia nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto a provvedere al rimborso della quota di spettanza del coniuge che non ha effettuato la spesa, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza di queste all’interesse del minore, commisurando anche l’entità della spesa rispetto alla sua utilità e sostenibilità con le condizioni economiche dei genitori, valutando così anche la ragionevolezza del dissenso.” Il requisito individuato da tale pronuncia, per poter ottenere il rimborso, è che vi sia una rispondenza delle spese straordinarie all'interesse del minore: tale valutazione deve tener conto della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità per il minore e della sostenibilità della stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori.
  • Cass. Civ. sentenza n. 5059/21:  il genitore non collocatario è tenuto al rimborso delle spese straordinarie quando non ha tempestivamente manifestato il proprio motivato dissenso, inoltre in caso di mancato accordo preventivo tra i genitori e di rifiuto del rimborso della quota spettante da parte del genitore che non le ha anticipate “la valutazione dell’esistenza in concreto dei motivi di dissenso spetta al giudice di meritoil quale dovrà tenere in considerazione l’interesse del figlio, le abitudini della famiglia nell’educazione dei figli nonché la sostenibilità delle spese in relazione alle condizioni economiche dei genitori e al tenore di vita della famiglia.
  • Cass. Civ. ordinanza n. 6799/2022: il genitore presso cui sono abitualmente collocati i figli minori ha diritto al rimborso, da parte dell’ex, delle spese straordinarie sostenute per i figli, purché, si tratti, in ogni caso, di costi sostenibili da entrambi. Seppur tali spese non erano state concordate in sede di separazione, il genitore collocatario non è obbligato ad informare l’altro, anche se (le spese) hanno carattere straordinario, essendo affrontate nell’interesse del minore. Pertanto, grava sull’altro genitore l’onere di rimborsare e, in caso di rifiuto, privo di giustificato motivo, il giudice dovrà valutare l’utilità delle spese sostenute nonché, la situazione economica di entrambi.
  • Cass. Civ. ordinanza n. 793/2023: sono irripetibili le spese straordinarie anticipate da uno dei genitori senza la previa concertazione con l’altro richiesta dal titolo giudiziale vincolante tra le parti. L’ordinanza presidenziale, pronunciata tra le parti in sede di separazione, prevedeva come obbligo inderogabile, ai fini del rimborso, la previa concertazione tra i genitori delle spese straordinarie, ed escludeva da tale obbligo solo alcune categorie di spese per le quali si riteneva sufficiente l’esibizione della relativa documentazione. Alla luce del suddetto provvedimento, assunto in sede di separazione e vincolante tra le parti, sono risultate ripetibili le sole spese per circa mille Euro, mentre gli altri esborsi, dal momento che non sono stati concordati – e alcuni neppure documentati – sono risultati irripetibili. In questo caso la decisione sulla possibilità o meno del rimborso si è fondata su quanto previsto dal titolo giudiziale vincolante tra le parti, cioè l’ordinanza presidenziale di separazione che richiedeva la previa concertazione tra i genitori delle spese extra

Questo è un quadro generale dell’argomento, se necessiti di maggiori informazioni o di una consulenza personalizzata scrivi un'e-mail a info@studiolegaleninni.it

Avv. Fortunata Ninni

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