IL TESTAMENTO: QUALI SONO I REQUISITI DI VALIDITA’ E QUANDO LO SI PUO’ IMPUGNARE?



Il testamento è un atto giuridico unilaterale, non recettizio, mortis causa, mediante il quale una persona manifesta il proprio volere e dispone delle proprie sostanze, o di parte di esse, per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Può contenere anche disposizioni di carattere non patrimoniale (ad esempio il riconoscimento di un figlio, la riabilitazione dell'indegno, etc.). Con il lascito di valide disposizioni testamentarie, da parte del defunto, si apre la successione testamentaria; in mancanza si procederà alla successione legittima, secondo le norme di cui agli articoli 565 e seguenti c.c.

- Quali tipologie di testamento esistono? 

Il codice civile italiano accoglie il principio del formalismo testamentario, in virtù del quale è richiesta, per la validità del testamento, una delle forme (ordinarie o speciali) espressamente previste dall’art. 601 c.c. e seguenti. In questo articolo la trattazione sarà limitata alle tre forme ordinarie di testamento che sono: olografo, pubblico e segreto, ed in particolare, a quello olografo. Va detto, che, essendo il testamento un atto strettamente personale, non può in alcun caso compiersi a mezzo di rappresentante (per nessuna delle tre forme). Andiamo ad analizzarle brevemente:

  • Pubblico: ai sensi dell’art 603 c.c. è il testamento ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni, innanzi ai quali il testatore dichiara la sua volontà, che viene riportata per iscritto dal notaio stesso. Al termine, l’atto sarà sottoscritto dal professionista, dal testatore e dai due testimoni. Attraverso questa procedura, non vi sarà alcun dubbio sul fatto che il testamento riporti le effettive volontà della persona interessata. Essendo atto pubblico, secondo quanto previsto dall’art 2700 c.c., fa piena prova fino a querela di falso della sua provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, e di quanto il notaio attesta esser stato fatto o detto in sua presenza.
  • Segreto: ai sensi dell’art. 604 c.c. è atto redatto dal testatore e consegnato al notaio che lo sigilla in busta chiusa. Il testatore deve consegnare l'atto al notaio alla presenza di due testimoni, dichiarando che in quelle carte è contenuto il suo testamento: se è muto o sordomuto deve scrivere tale dichiarazione in presenza dei testimoni e deve anche dichiarare, per iscritto, di aver letto il testamento, se questo è stato scritto da altri.
  • Olografo: ai sensi dell'art. 603 c.c. è il testamento scritto per intero, datato e sottoscritto di mano dal testatore. La validità del testamento olografo richiede la sussistenza di tre elementi: olografia (scrittura da parte del testatore), data e sottoscrizione. Ma andiamo ad analizzare meglio questa tipologia di testamento, essendo quella più comunemente utilizzata. 
Trattasi di una scrittura privata, per la cui redazione non è richiesto l’intervento del notaio, potendo essere redatta autonomamente dal testatore senza alcun costo. La caratteristica fondamentale è la sua totale autografia:
  1. Il testamento olografo deve essere scritto, in ogni sua parte, dalla sola mano del testatore senza alcuna “interferenza esterna”. È esclusa, infatti, la scrittura meccanica, nonché la scrittura con “mano guidata” da altri. Le parole aggiunte da terzi, integrazioni o correzioni che siano, si considerano irrilevanti se non mutano la sostanza del testamento, mentre nel caso in cui concorrano a formare il contenuto sostanziale delle disposizioni testamentarie comportano la nullità del testamento. Quindi, l’intero testo dell’atto deve essere scritto a mano “libera” dal testatore, e ciò riguarda sia il corpo delle disposizioni testamentarie, sia la data e la sottoscrizione finale. Appare prudenziale, quindi, redigere il testamento olografo con la propria scrittura abituale, avendo cura di scrivere in modo chiaro e leggibile. Il difetto di olografia determina la nullità del testamento, come sancito all’art. 606 c.c. 
  2. Ai fini della validità dell’atto, è necessario, inoltre, che sulla scheda testamentaria vi sia una data scritta di pugno dal testatore o che essa sia comunque ricavabile, nella sua completezza di giorno, mese e anno, dal contenuto della scheda testamentaria (come nel caso in cui essa contenga dati o indicazioni equipollenti). Non rileva, invece, ai fini della validità del testamento che la data apposta sulla scheda testamentaria sia anche veritiera. L’art. 602, comma 3, c.c., infatti, non ammette la prova della non veridicità della data apposta sulla scheda testamentaria, se non nei casi in cui “si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento”. Perciò, coerentemente al carattere di requisito di “forma” proprio della data del testamento olografo, la falsità di tale data non costituisce, di per sé, causa di annullabilità del testamento; mentre costituisce causa di annullamento del testamento olografo la mancanza (o l'incompletezza) della data, che può essere fatta valere anche se non si controverta sulla capacità del testatore, sulla priorità di data fra più testamenti o su altre questioni da decidersi in base all'accertamento del tempo in cui l'olografo fu redatto (Come da Cass. civ., sez. II, 11 novembre 2015, n. 23014).
  3. Altro requisito formale, e pertanto essenziale, del testamento olografo è la sottoscrizione del testatore, intesa come firma autografa, che deve essere apposta in calce alle disposizioni e che può anche non contenere il nome e il cognome del sottoscrivente, purché questi sottoscriva il testamento olografo con un’altra indicazione idonea a identificarlo (anche pseudonimo). Qualora il documento redatto consti di più di una pagina (non facciata) è opportuno che il testatore, sottoscriva ogni pagina dell’atto. Ciò è utile al fine di evitare qualsiasi possibilità di censura giudiziale per difetto di sottoscrizione anche di parte delle volontà testamentarie. Il requisito della sottoscrizione del testamento olografo, previsto dall'art. 602 c.c. tra gli elementi essenziali ad substantiam della scheda testamentaria, e distintamente dall'autografia delle disposizioni ivi contenute, ha la finalità di soddisfare l'imprescindibile esigenza di avere l'assoluta certezza, non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall'olografia, ma anche della inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo che, dopo avere redatto il testamento abbia disposto del suo patrimonio senza alcun ripensamento, apponendovi la propria firma in calce. Di talché, la carenza di tale requisito formale determina la nullità del testamento olografo. Inoltre, le conseguenze della mancata sottoscrizione di un testamento olografo non sono ovviabili da una firma apposta dal testatore sul plico contenente la scheda testamentaria, non rivelandosi essa sufficiente a collegare, logicamente e sostanzialmente, lo scritto della scheda con quello del plico stesso. 
- Quando e come può essere impugnato un testamento olografo?

Il testamento olografo può essere soggetto a lesioni o a vizi giuridicamente molto diversi fra loro, di conseguenza le modalità di impugnazione possono essere differenti a seconda della patologia (nullità, annullabilità, etc.) da cui l’atto è affetto. Sostanzialmente, tre tipi di azioni giudiziarie sono esercitabili da parte di chi abbia interesse ad impugnare un testamento.

a) Il testamento olografo è nullo quando presenta anomalie gravi fra cui:
  • mancanza dell’autografia e sottoscrizione del testatore;
  • disposizione generiche sui beneficiari, che ne impediscono la chiara identificazione;
  • disposizioni illecite.
In questi casi il testamento non produce effetti ed è come se non fosse mai stato scritto. L’azione di nullità non ha termini di prescrizione e può essere richiesta in qualsiasi momento, da chi risulta danneggiato dalle disposizioni testamentarie. Tanto le disposizioni nulle quanto quelle inesistenti saranno inefficaci: la sentenza del Giudice avrà natura di sentenza dichiarativa e non vi sono termini di prescrizione. Si dovrà, tuttavia, tenere conto degli effetti di un eventuale usucapione.

b) Il testamento olografo è annullabile quando presenta difformità meno gravi, quali:
  • difetti di forma minori, ad esempio, quando l’atto non sia datato o nel caso in cui la data sia incompleta o non autografa;
  • l’incapacità di agire del testatore (ad esempio in caso di minori o di incapacità di intendere e volere per malattia, etc.);
  • errore, violenza e dolo che hanno indotto il testatore a disporre a dei propri beni.
In questi casi il testamento produce gli effetti a cui era diretto, ma questi possono essere annullati se gli eredi impugnano il testamento. L’art 606 comma II del c.c. stabilisce che “L’azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie”. Quindi l’azione di annullabilità si deve intraprendere entro 5 anni dall’apertura del testamento da parte del notaio.

c) Vi è poi il caso di impugnazione del testamento olografo da parte degli eredi legittimi (coniuge, genitori, figli e ascendenti del defunto) per la lesione della propria quota legittima, ad essi riservata dalla legge agli articoli 536 e seguenti c.c. Tale azione, detta di riduzione, è soggetta alla prescrizione ordinaria di 10 anni. Da quando decorrono i 10 anni di prescrizione? Sebbene sia discusso il termine di decorrenza, la giurisprudenza più autorevole e recente fa decorrere il termine di prescrizione decennale dalla data di accettazione da parte del chiamato in base a disposizioni testamentarie lesive della propria legittima. (Così Cass. Sezioni Unite, n. 20644/2004).

Questo è un quadro generale dell’argomento, se necessiti di maggiori informazioni o di una consulenza personalizzata scrivi un'e-mail a info@studiolegaleninni.it

Avv. Fortunata Ninni

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