L'AFFIDAMENTO ESCLUSIVO DEI MINORI



A seguito di una separazione coniugale, e quindi, della disgregazione di un nucleo familiare, emerge, in primis, il problema dell’affidamento dei figli minori della coppia, e de relato, del loro mantenimento. In conformità al principio di bigenitorialità, introdotto dalla Legge n. 54/2006, i minori hanno diritto a conservare e godere di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, i rispettivi ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale. L'art. 337-ter del codice civile impone oggi, infatti, al Giudice di valutare “prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori”, al fine di realizzare al meglio il diritto della prole a “mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi”.
Dunque il modello d’affidamento privilegiato è quello condiviso, il quale prevede che la potestà genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori e che questi prendano insieme e di comune accordo le decisioni più importanti per la vita dei figli, in un rapporto di collaborazione reciproca. L’affidamento condiviso costituisce, attualmente, la regola generale. Esiste però l’eccezione rappresentata dall’affido esclusivo.

- Cos’è l’affido esclusivo?
Abbiamo già evidenziato come l’affidamento condiviso, che presuppone la capacità di entrambi i genitori di instaurare un’ottimale e prolungata sintonia sulle scelte educative dei figli, costituisca il regime ordinario/prioritario di affidamento, alla luce del principio di bigenitorialità.
L’affidamento esclusivo costituisce, quindi, soluzione eccezionale, consentita esclusivamente ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, o comunque tale da rendere l’affidamento condiviso, in concreto, pregiudizievole e contrario all’interesse del minore. Il criterio, infatti, che guida il Giudice nella scelta della modalità di affidamento del minore è proprio la tutela di quest’ ultimo, ai fini di una crescita sana ed equilibrata, ma anche tutela della sua volontà, nel caso in cui il minore abbia un’età sufficiente per esprimere compiutamente la propria opinione.
Nel regime di affidamento esclusivo, entrambi i genitori rimangono titolari della responsabilità genitoriale sui figli, ma quest’ultima viene esercitata in larga parte dal genitore affidatario, sia esso la madre o il padre. Solo le decisioni di maggiore interesse – relative all’educazione, all’istruzione ed alla salute dei figli – verranno comunque prese di comune accordo tra i genitori. (tranne nel cd. “affidamento superesclusivo”). È importante ricordare che questo regime eccezionale può essere applicato anche nel caso dei figli di genitori non sposati.

Quali sono i casi in cui può essere disposto l’affidamento esclusivo?
La giurisprudenza nell’affrontare, esaminare e decidere vari casi di separazione coniugale a affidamento dei minori, ha potuto stilare una casistica di situazioni che possono legittimare il Giudice a disporre l’affidamento esclusivo del minore ad un solo genitore. Quali sono questi casi?
  • allorquando il minore manifesti difficoltà di relazione con uno dei due genitori, o a fronte della sua radicata e persistente avversione, al punto di rifiutare anche solo di incontrarlo;
  • nel caso in cui uno dei genitori manifesti una incapacità di controllo dell’impulsività dell’agire, anche se tale impulsività non sia dovuta ad una psicopatologia; 
  • in ragione dell’inidoneità di uno dei genitori che, con le sue cure eccessive, sottopone il bimbo ad uno stress continuo, non consentendogli una vita armonica e serena;
  • qualora un genitore, dotato di “personalità manipolativa”, con un condizionamento programmato, allontani fisicamente e psicologicamente i figli dall’altro genitore, realizzando la cd. alienazione parentale;
  • dinanzi alla costante violazione, da parte di uno dei genitori, delle modalità relative all’esercizio del diritto di visita, violando così il primario diritto dei figli minori di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori, in modo tale da elidere la figura del genitore non collocatario e determinare un grave pregiudizio nello sviluppo psicofisico del figlio;
  • in ragione del comportamento del genitore onerato del mantenimento, totalmente inadempiente per anni all’obbligo di corrispondere l’assegno in favore del figlio, e che aveva esercitato in modo discontinuo il diritto di visita;
  • in caso di totale disinteressamento, da parte di uno dei genitori, verso il minore, ad esempio qualora non abbia presenziato ai momenti significativi per la sua esistenza (quali la nascita ed il Battesimo), fino a rendersi irreperibile e rifiutando esplicitamente il ruolo genitoriale;
  • se uno dei genitori versa in stato di dipendenza da alcool, afferma convinzioni discriminatorie e offensive ed abbia subito condanne penali per reati gravi;
  • a seguito della costante condotta di uno dei genitori che, privo, tra l’altro, di una propria abitazione, chiede ospitalità a parenti ed amici, induce o costringe il minore a duplicare con lui ogni sua condotta tenuta presso l’altro genitore (es. due turni scolastici, due attività sportive, due diete alimentari), così arrecando al figlio traumi e pregiudizi d’ordine psicologico presuntivamente irreversibili;
  • se uno dei genitori ha usato violenza nei confronti dell’altro alla presenza dei figli;
  • qualora un genitore risulti di assai cattiva condotta morale e civile, sia stato condannato per omicidio e per altri gravi reati, presenti un carattere collerico e violento, sia affetto da etilismo cronico, e manifesti un notevole disprezzo per omosessuali e “diversi”;
  • in caso di perduranti problematiche di aggressività di uno dei genitori;
  • se il minore, sin dai primi giorni di vita, ha vissuto con uno dei genitori, e l’altro si è allontanato spontaneamente dal nucleo familiare da più di due anni e dimora in altro comune distante.
Al contrario, invece, non comportano l’affidamento esclusivo altre situazioni, alcune delle quali sono: la presunta relazione omosessuale di uno dei genitori, non incidendo - in assenza di certezze scientifiche o dati di esperienza - di per sé sul rapporto genitori/figli e sull’equilibrato sviluppo psicofisico dei minori, o l’elevata litigiosità tra i coniugi, o anche qualora un giovane genitore affidi con assiduità le cure del figlio in tenerissima età alla nonna paterna o materna, o ancora se uno dei genitori svolga un’attività lavorativa considerata moralmente discutibile, in quanto non necessariamente sintomo di personalità non affidabile ai fini della tutela dell’interesse esclusivo dei figli.

- Come richiedere l’affidamento esclusivo?
Occorre presentare, tramite legale di fiducia, apposita istanza al Giudice, in qualsiasi momento, anche nel caso in cui sia già stato stabilito l’affidamento condiviso dei figli.
L’attenta valutazione spetterà sempre al Tribunale che se riterrà che questa possa essere la soluzione più consona all’interesse del minore, accoglierà la domanda.
Essendo, appunto, l’affidamento esclusivo un’ipotesi residuale, la decisione del Tribunale dovrà adeguatamente motivare le ragioni sottese  alla scelta di tale forma di affidamento, non soltanto “in negativo” in ordine al pregiudizio che sarebbe potenzialmente arrecato ai bambini da un affidamento condiviso (stante la dimostrata inadeguatezza del genitore non affidatario a svolgere la funzione genitoriale), ma anche motivando “in positivo” sull’idoneità affettivo/educativa del genitore affidatario. Se, tuttavia, la domanda risulti manifestamente infondata, il Giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, ferma l'applicazione dell’art. 96 c.p.c., che ha la finalità di sanzionare l’uso pretestuoso e disfunzionale della richiesta avanzata all’interno del processo.

- In caso di affidamento esclusivo, il genitore non affidatario è escluso dalla vita del figlio?
Sicuramente no. Tale situazione di esclusività non nega all’altro genitore il diritto di visita, che sarà appositamente regolato, e il diritto alla partecipazione in decisioni significative riguardanti il figlio.

Questo è un quadro generale dell’argomento, se necessiti di maggiori informazioni o di una consulenza personalizzata scrivi un'e-mail a info@studiolegaleninni.it

Avv. Fortunata Ninni

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