L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
Trattasi di una misura di protezione in favore di soggetti fragili introdotta nel codice civile dalla Legge n. 6/2004 (artt. 404-413 c.c.). Grazie a questa misura la persona che, per effetto di un’infermità, ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno nell'espletamento delle funzioni di vita quotidiana. La finalità dell’istituto è quella di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autosufficienza gestionale personale e patrimoniale, favorendone e preservandone, allo stesso tempo, l’autonomia, nel pieno rispetto della dignità umana e della volontà della persona interessata, affetta da disturbi non così gravi da dover dar luogo alla più restrittiva misura dell’interdizione.
- Quando si può ricorrere a questa misura?
Nella prassi, ad esempio, l’Ads trova ampia applicazione nei casi di vulnerabilità e fragilità correlati all'età avanzata, in cui il soggetto non può provvedere in completa indipendenza alla cura dei propri interessi, in quanto affetto da una menomazione fisica o psichica, pur non trovandosi in uno stato di infermità assoluta. Altri casi sono quelli di disabilità, alcolismo e tossicodipendenza.
- Come si ottiene la nomina di un amministratore di sostegno?
La domanda si articola mediante ricorso al Giudice Tutelare del Tribunale nel cui circondario la persona che sarà beneficiaria della misura di sostegno ha la residenza o il domicilio. Può essere proposta dallo stesso beneficiario, interdetto o inabilitato, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado o dagli affini entro il secondo grado, infine, dal tutore o curatore (se trattasi di persona già interdetta o inabilitata) e dal pubblico ministero. Il Giudice Tutelare decide entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso con decreto motivato di nomina, all’esito di una fase istruttoria durante la quale compie una serie di attività:
- sente direttamente la persona interessata (anche recandosi, se occorre, presso la stessa), per valutarne esigenze ed interessi;
- assume le necessarie informazioni e sente i familiari intervenuti, e dispone, anche d'ufficio, gli accertamenti medici utili ai fini della decisione.
- Chi può essere nominato amministratore di sostegno?
La scelta dell'AdS è primariamente orientata verso il coniuge non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, padre/madre, figlio o fratello/sorella, quindi familiari stretti o parenti e affini, nonché un soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. Tuttavia, non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.
- Quali poteri e quali limiti comporta l’amministrazione di sostegno?
Il decreto di nomina emesso dal Giudice Tutelare definisce i compiti/poteri dell’amministratore di sostegno e la tipologia di atti che questi dovrà compiere, oltre a stabilire la durata dell'incarico, che può essere a tempo determinato o indeterminato (l'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti).
- Nel merito occorre distinguere tra gli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario (avendone potere di rappresentanza) e quelli che il beneficiario può compiere in “semiautonomia”, giovando dell’assistenza dell'amministratore di sostegno. In ogni caso, il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno, nonché per quelli primari atti a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. Occorre, inoltre, distinguere tra atti di carattere personale e quelli di stampo meramente economico, inerenti i primi alla salute e alla cura della persona, mentre i secondi alla gestione del patrimonio del beneficiario e dei relativi rapporti giuridici attivi e/o passivi. Nella normalità dei casi, il decreto di nomina attribuisce all’AdS poteri inerenti al compimento di atti di ordinaria amministrazione, dovendosi aggiungere (determinatasi la necessità, e su istanza dello stesso Ads) l’autorizzazione del Giudice Tutelare per quelli di straordinaria amministrazione.
- In ordine agli adempimenti, al momento dell’assunzione dell’incarico l’amministratore di sostegno deve prestare giuramento di fedeltà e diligenza, e successivamente deve riferire periodicamente al Giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale, sociale e patrimoniale del beneficiario. Inoltre, l’Ads deve rispettare i limiti, anche periodici, delle spese che può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità.
- L’incarico dell’amministratore di sostegno è gratuito?
La legge prevede la tendenziale gratuità dell’incarico. Tuttavia, il Giudice Tutelare, considerando l’ingente entità del patrimonio del beneficiario, e la difficoltà dell’amministrazione, può liquidare un’equa indennità in favore dell’amministratore. Contestualmente al deposito del rendiconto annuale, l’amministratore potrà formulare un’istanza al Giudice Tutelare per richiederne il riconoscimento. La determinazione della stessa è sostanzialmente riservata unicamente alla discrezionalità del Giudice Tutelare, non esistendo criteri univoci dettati in tal senso.
In conclusione, il principio generale che governa l’istituto è quello di prestare una tutela quanto più ampia e personalizzata in favore del beneficiario, per la cura della persona e dei relativi interessi, nel rispetto delle relative capacità di pensiero e azione.
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