LA CESSAZIONE DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO/DIVORZILE IN FAVORE DEL CONIUGE O EX CONIUGE
Come chiarito in alcuni precedenti articoli, l’assegno di mantenimento rappresenta un emolumento economico volto a garantire un supporto ad un coniuge che si trovi in una posizione di svantaggio finanziario a seguito della separazione, un divorzio o una nullità del matrimonio. Nel determinarne l’ammontare, il Giudice valuta una serie di fattori, quali, il reddito, le risorse finanziarie, la durata del matrimonio, l’età, lo stato di salute e la capacità lavorativa del coniuge richiedente, i contributi apportati alla famiglia e alla carriera dell’altro coniuge, nonché il benessere dei figli, qualora ce ne siano. Tale misura può essere temporanea o a tempo indeterminato. Tuttavia, in presenza di determinate fattispecie, il coniuge beneficiario cessa di averne diritto. Quali sono questi casi?
- Nuove nozze dell’avente diritto: il diritto all’assegno divorzile viene meno se e quando chi lo riceve dovesse contrarre nuove nozze. Si tratta di un’estinzione automatica che non richiede alcun intervento giudiziale e che ha effetto dal giorno stesso della celebrazione del nuovo matrimonio. La ratio di tale decadenza è facilmente intuibile: con il nuovo matrimonio viene meno la funzione assistenziale dell'assegno divorzile, corrisposto dall’ex coniuge, poiché per l’effetto delle nuove nozze, i doveri di solidarietà morale ed economica si trasferiscono in capo al nuovo coniuge. Al contrario, l’eventuale nuovo matrimonio del coniuge tenuto alla corresponsione dell'assegno divorzile non comporta l'esonero da tale obbligo nei confronti dei figli né del precedente coniuge, in quanto i diritti nascenti dalla nuova comunione di vita non possono ledere quelli già acquisiti e giudizialmente accertati della precedente. Tuttavia, la formazione di una nuova famiglia da parte del coniuge obbligato, ovvero, la nascita di altri figli generati da una successiva unione, anche di fatto, costituiscono “sopravvenuti giustificati motivi” rispetto alla sentenza di separazione o divorzio, in grado di determinare la necessità di revisione dell'assegno di mantenimento o divorzile (art. 9, 1 comma, l. L. div.): “allorquando il coniuge divorziato si sia formato una nuova famiglia, nei cui confronti è pur sempre legato da impegni riconosciuti dalla legge, occorre temperare la misura dell'assegno di divorzio a favore dei membri della prima famiglia nei limiti in cui, questo temperamento, non si risolva in una situazione deteriore rispetto a quella goduta dai componenti della seconda famiglia” (Cass. Civ. n. 21919/2006).
- Nuova convivenza more uxorio intrapresa dal coniuge beneficiario: sino a qualche anno fa, secondo la Cassazione Civile, la creazione di una nuova famiglia da parte del coniuge avente diritto, ancorché di fatto, rescindeva ogni connessione con la pregressa vita matrimoniale, allorquando si trattava però di una relazione avente i caratteri della stabilità, della continuità e della regolarità, al pari, quindi, di una stabile convivenza matrimoniale, stabilità da accertarsi giudizialmente, anche in relazione alla data di decorrenza, a mezzo dichiarazione anagrafica, testimonianze, intestazioni utenze e altri indici di stabilità in concreto (Cass. Civ. n. 25845/2013). Con la sentenza del 5 novembre 2021 la Suprema Corte, tuttavia, ha mutato il proprio orientamento, affermando che l’assegno di divorzio non decade con la convivenza, ma potrebbe subire una riduzione. Tanto è stato confermato anche dalla recente sentenza n. 2684/2023 nella quale la Suprema Corte si è espressa sulla riduzione del mantenimento e, in particolare, sull’onere della prova, affermando che non è onere di chi richiede la rimodulazione dimostrare se e in che misura il nuovo partner contribuisca economicamente al ménage familiare, presumendosi tale contributo economico: “in base alla regola generale di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), sarà il coniuge a carico del quale si chiede venga collocato il diritto all'assegno, nel giudizio relativo alle statuizioni patrimoniali accessorie al divorzio, o il coniuge onerato, nel giudizio di revisione delle condizioni del divorzio da lui introdotto, a dover provare l'esistenza di una nuova convivenza stabile in capo all'altro coniuge, al fine non di escludere il diritto all'assegno ma di contenerne l'ammontare alla sola componente compensativa, ove in concreto esistente. Quanto al contenuto della prova, in virtù del dovere di assistenza reciproca, anche materiale, che scaturisce dalla convivenza di fatto (in base alla L. n. 76 del 2016, art. 1, comma 37), deve ritenersi che il coniuge onerato dell'obbligo di corrispondere l'assegno possa limitarsi a provare l'altrui costituzione di una nuova formazione sociale familiare stabile, e che non sia onerato del fornire anche la prova (assai complessa da reperire, per chi è estraneo alla nuova formazione familiare) di una effettiva contribuzione, di ciascuno dei conviventi, al ménage familiare, perché la stessa può presumersi, dovendo ricondursi e fondarsi sull'esistenza di obblighi di assistenza reciproci.” Quindi, in definitiva, il coniuge che richiede in giudizio la riduzione dell’assegno di mantenimento dovrà solo fornire prova della nuova convivenza in essere da parte dell’ex coniuge, senza dover dimostrare se e in che misura il nuovo partner contribuisca concretamente al ménage familiare, presumendosi tale contributo economico.
- Mutamento in peius o in meius della situazione economico-finanziaria di uno dei due coniugi: nel caso in cui il coniuge onerato al pagamento riesca a dimostrare, allegando prove certe e producibili in giudizio, che la situazione economica del coniuge beneficiario sia apprezzabilmente migliorata, o anche la presenza di eventuali fonti di reddito non ufficiali, o attività lavorative non dichiarate dallo stesso, potrebbe richiedere ed ottenere la revoca o, comunque, una riduzione dell’importo dell’assegno di mantenimento in relazione alla misura del mutamento finanziario. Ugualmente, tale istanza potrebbe essere avanzata dal coniuge “pagante” nel caso in cui la propria capacità reddituale subisca una contrazione tale da non poter proseguire con la corresponsione dell’assegno (ad. esempio in caso di perdita dell’occupazione lavorativa).
- Decesso del coniuge beneficiario o dell’obbligato: naturalmente, l’assegno di mantenimento decade con il decesso di uno dei coniugi coinvolti. È fondamentale sottolineare che ogni caso è unico, e che le decisioni riguardanti la cessazione dell’assegno di mantenimento dipendono dalle specifiche circostanze del caso concreto e sono soggette alla discrezione del giudice competente. Le modifiche possono essere richieste e affrontate attraverso la sola procedura legale, assicurandosi che le decisioni siano basate su una valutazione completa e imparziale delle condizioni di entrambi i coniugi.
Questo è un quadro generale dell’argomento, se necessiti di maggiori informazioni o di una consulenza personalizzata scrivi un'e-mail a info@studiolegaleninni.it
Avv. Fortunata Ninni
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