COME OTTENERE IL PAGAMENTO DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO DAL CONIUGE INADEMPIENTE?
- Ma a cosa va incontro il genitore che, in violazione di quanto stabilito dal Tribunale, non dovesse versare l’assegno di mantenimento?
Nel momento in cui un genitore/coniuge si rende inadempiente, poiché non paga spontaneamente l’assegno di mantenimento fissato dal Giudice, non è necessario ricorrere subito innanzi al Tribunale, in quanto è sempre consigliabile attuare un primo tentativo in via stragiudiziale, inviando al genitore inadempiente una lettera di diffida e messa in mora, attraverso raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale lo si invita a versare le somme di mantenimento arretrato, comprensive di rivalutazione I.S.T.A.T. Nella lettera raccomandata va indicato un periodo di tempo (solitamente quindici giorni) entro il quale detto versamento deve avvenire, avvisando il coniuge che – in mancanza di pagamento – si adirà l’Autorità Giudiziaria. Molto spesso, infatti, l’effetto dissuasivo della lettera redatta dal legale di fiducia potrebbe sortire gli stessi effetti di una causa, con notevole risparmio di tempo e di denaro. Qualora la lettera di diffida inviata al genitore obbligato non sortisca però l’effetto auspicato, si dovrà agire in via esecutiva nei confronti di quest’ultimo facendo valere il provvedimento emesso dal Tribunale immediatamente esecutivo, che regola il mantenimento in favore dei figli e/o del coniuge, notificandogli dapprima un precetto di pagamento (con il quale si intima il pagamento di quanto dovuto entro 10 giorni), e, se ciò non avviene, successivamente uno tra gli strumenti individuati dal legislatore, quali il pignoramento dei suoi conti correnti presso terzi (cioè gli istituti di credito), il pignoramento mobiliare ovvero immobiliare. Qualora il soggetto obbligato al versamento dell’assegno di mantenimento svolga un’attività lavorativa con rapporto di lavoro dipendente è possibile agire anche con un pignoramento presso terzi (datore di lavoro) di parte dello stipendio mensile, chiedendo altresì al Giudice che ordini al datore di lavoro il pagamento diretto dell’assegno all’avente diritto, trattenendolo mensilmente dalla retribuzione spettante al dipendente.
Dal punto di vista penalistico, il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento posto a carico dell’obbligato dal Giudice può configurare, il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare previsto e punito dall’art. 570 c.p. Detto articolo, al comma 1, statuisce infatti che: “Chiunque abbandona il domicilio domestico o, comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre a milletrentadue euro.” Il successivo comma 2 chiarisce che “Le dette pene si applicano congiuntamente a chi: 1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge; 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa”.
Ai fini della condanna, il coniuge deve avere volontariamente omesso di adempiere all’obbligo di versare il mantenimento e l’inadempimento deve essere considerato di non scarsa rilevanza.
Da considerare, infine, che la costante violazione degli obblighi di mantenimento da parte del genitore può legittimare l’affido super esclusivo del figlio minore all’altro genitore ai sensi dell’art. 337 quater c.c., come ribadito dal Tribunale di Modena, con sentenza del 26 gennaio 2016.
Le suddette vie (civile e penale) possono essere percorse anche contemporaneamente: quindi, puoi inviare la lettera di diffida con tutto l’iter civilistico che ne può conseguire, e procedere, allo stesso tempo, anche alla presentazione della querela, avviando un procedimento penale a carico del genitore inadempiente.
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