PIGNORAMENTO DELLA PENSIONE: QUAL È IL LIMITE?



Laddove un pensionato risulti avere dei debiti insoluti ed esigibili nei confronti di uno o più creditori, questi, per ottenere la soddisfazione delle somme a loro spettanti, possono ricorrere ad alcune misure di esecuzione forzata. Tra queste, rileva il pignoramento della pensione, per effetto del quale una frazione della pensione viene sottratta a colui che ne è titolare per permettere ai creditori di recuperare uno o più debiti gravanti sul pensionato.

- Come avviene questa procedura?
Una parte dell'assegno pensionistico viene prelevata direttamente “alla fonte” presso l’ente erogatore, e inviata al creditore, prima ancora che il pensionato possa averne disponibilità sul proprio conto. Questo processo è meglio noto come pignoramento presso terzi, come stabilito dall’art. 543 del c.p.c., il quale conferisce al creditore la facoltà di soddisfare le proprie richieste anche su beni che non sono ancora in possesso del debitore, ma appartengono a un terzo soggetto, chiamato appunto “terzo pignorato”, che nel caso di specie, sarà l’ente pensionistico che eroga l’importo mensile. Va, ovviamente, specificato che non tutta la pensione può essere oggetto di pignoramento, esistendo, in tutela del pensionato, un limite di pignorabilità. Il pignoramento, infatti, può avvenire nei limiti di una certa entità, salvaguardando il c.d. minimo vitale, ovvero quanto necessario al pensionato per garantirgli il mantenimento di una vita dignitosa. Inoltre, va detto che non tutte le pensioni possono essere pignorate. Infatti, nell’ottica di tutelare la posizione giuridica di soggetti appartenenti a fasce deboli della popolazione, è possibile ricorrere allo strumento del pignoramento esclusivamente nei riguardi dei trattamenti previdenziali, mentre quelli assistenziali ne sono esenti (quindi la pensione di invalidità civile, l’indennità di accompagnamento e l’assegno sociale non sono pignorabili). Pignorabile, invece, è la pensione di reversibilità.

- Qual è il limite non pignorabile e come si calcola?
L'importo non pignorabile della pensione viene aggiornato ogni anno, prendendo come parametro di riferimento il costo della vita, nonché in relazione al valore dell'Assegno sociale che è soggetto a rivalutazione periodica. Ebbene, come abbiamo già detto, i creditori, nell’adottare le procedure di esecuzione forzata, non possono intaccare il c.d. minimo vitale. Ciò riguarda sia il pignoramento dello stipendio che quello della pensione, una cui quota deve obbligatoriamente rimanere intatta. Vediamo quindi nel dettaglio come calcolare il limite di pensione effettivamente pignorabile dai creditori.
Prima di tutto, è importante precisare che dalla pensione non può essere sottratta la parte d'importo equivalente al doppio del valore dell’assegno sociale. Bisogna, quindi, partire dal valore dell'assegno sociale aggiornato al 2024 e raddoppiarlo. Pertanto, quest'anno, considerando che l'assegno sociale ammonta ad Euro 534,41, la soglia della pensione non pignorabile è di Euro 1.068,82. Della restante parte della pensione, dunque, potrà essere pignorato solo un 1/5.
Per determinare l'importo effettivo del pignoramento bisogna, quindi, sottrarre dalla propria pensione i suddetti 1.068,82 euro e, successivamente, calcolare il 20% del residuo importo.
Ad esempio, considerando una pensione di Euro 1.500,00, la parte aggredibile dal creditore sarà pari a Euro 431,18, di cui 1/5 equivale a Euro 86,23.
Diversa invece sarà la situazione in presenza di molteplici creditori, ciascuno dei quali potrà agire per la soddisfazione del proprio credito attraverso il pignoramento presso terzi. In questi casi, infatti, il limite aumenta. Nello specifico, della parte che supera 1,5 volte l'assegno sociale potrà essere pignorato, in presenza di due o più creditori, il 40%, cioè i 2/5.
Anche l’Agenzia delle Entrate ha la facoltà di ricorrere allo strumento del pignoramento presso terzi per recuperare crediti vantati nei confronti di contribuenti morosi. In questo caso, però, il limite pignorabile varia a seconda dell'importo della pensione:
  • 1/10 per importi fino a 2.500 euro;
  • 1/7 per importi tra 2.500 e 5.000 euro;
  • 1/5 per importi superiori a 5.000 euro.

- Come fare per avviare questa procedura?
Per avviare il pignoramento della pensione è sempre necessario adire l’autorità giudiziaria, in quanto il pignoramento dev’essere disposto da un giudice, e quindi, avviare una procedura esecutiva, avendo alla mano un titolo esecutivo azionabile. L’esecuzione forzata di quota parte della pensione può avvenire in due modi:
  1. pignorando la quota di pensione del debitore direttamente presso l'ente erogatore (ad esempio l'Inps) prima che la stessa venga erogata al pensionato;
  2. pignorando la pensione del debitore dopo l’accredito sul suo conto corrente, agendo quindi contro la banca o le Poste, ove il conto corrente è acceso.
Questo è un quadro generale dell’argomento, se necessiti di maggiori informazioni o di una consulenza personalizzata scrivi un'e-mail a info@studiolegaleninni.it

Avv. Fortunata Ninni

Commenti

Contattaci

Nome

Email *

Messaggio *