SE MI SEPARO, A CHI ANDRA' LA CASA?


Tra le varie problematiche che possono derivare dalla separazione o dal divorzio di una coppia di coniugi vi è l'assegnazione della casa coniugale, che, ahimè, è spesso fonte di discordia tra ex. Facciamo, dunque, chiarezza su alcuni aspetti giuridici della materia. La casa familiare (o casa coniugale) è un concetto che viene in rilievo al momento della separazione o del divorzio dei coniugi. Alla sua assegnazione, a seguito della rottura del legame coniugale, è dedicato l'articolo 337-sexies del codice civile.

  • Ma cosa si intende esattamente per casa coniugale? Essa costituisce "il luogo degli affetti, degli interessi, e delle abitudini in cui si esprimeva la vita familiare e si svolgeva la continuità delle relazioni domestiche, centro di aggregazione e di unificazione dei componenti del nucleo, nonché complesso di beni funzionalmente organizzati per assicurare l'esistenza della comunità familiare" (definizione fornita dalla Corte di Cassazione SS.UU. n. 13603/2004). In sostanza, è il luogo dove si svolgevano la vita domestica quotidiana di marito, moglie ed eventuale prole. La separazione dei coniugi, comportando la cessazione dell'obbligo della coabitazione, sancito dall'articolo 143 del codice civile, pone il problema dell'assegnazione della casa coniugale, dovendosi determinare chi continuerà ad abitarci. La questione si fa particolarmente complessa nel caso in cui la coppia ha figli e la casa è di proprietà di uno solo dei coniugi, posto che non sarà necessariamente il titolare a restarvi. Quest'ultima, infatti, viene assegnata tenendo conto di un principio fondamentale che è l'interesse e la tutela della prole.  L'articolo 337-sexies del codice civile stabilisce, infatti, che il godimento della casa familiare è attribuito nell'ottica di tutelare prioritariamente l'interesse della prole a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta. Di conseguenza, il principale presupposto dell'assegnazione della casa familiare è il collocamento dei figli: rimarrà nella casa, salvo eccezioni, il coniuge presso il quale vengono collocati i figli, e col quale, quindi, convivranno, per evitare loro traumi ulteriori rispetto a quello che può derivare dalla separazione dei genitori, conseguenti all'allontanamento dal luogo in cui hanno vissuto fino a quel momento, in costanza di unione familiare. In assenza di figli, verrà preso in considerazione l'eventuale titolo di proprietà, e dunque, la casa spetterà al coniuge proprietario, salvo alcuni casi eccezionali, come la circostanza in cui l'assegnatario (non proprietario) sia affetto da patologie particolari. 
  • Il diritto al godimento della casa familiare può cessare? Si, esso viene meno se si verificano alcune circostanze: 1) se l'assegnatario non vi abiti o cessi di abitarvi stabilmente, 2) se l'assegnatario conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio, 3) in caso di raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte dei figli o di trasferimento della loro residenza altrove. A tale ultimo proposito, occorre precisare che l'autosufficienza della prole non coincide (quasi mai) con la maggiore età. Deve trattarsi, infatti, di un'autosufficienza economica. L'assegnazione della casa familiare in capo al coniuge collocatario resta, quindi, anche in caso di figli maggiorenni se questi non sono (incolpevolmente) indipendenti economicamente, ad esempio perché studenti universitari. Quindi, il raggiungimento della maggiore età da parte dei figli non è una circostanza che, di per sé, fa sorgere in capo al genitore proprietario il diritto di rientrare nel pieno possesso della casa familiare, che andrà invece valutato volta per volta tenendo conto delle specifiche circostanze del caso concreto. 
  • Su chi graveranno le spese legate all'uso della casa coniugale? Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale comporta esclusivamente il diritto del beneficiario di continuare ad abitarvi gratuitamente (senza, cioè, dover pagare un canone nei confronti del proprietario esclusivo, o, in parte, del comproprietario), mentre tutte le altre spese della casa familiare gravano sull'assegnatario.
  • Se il Giudice mi assegna la casa, questo può incidere sull’assegno di mantenimento? Si, essendo evidente che l'assegnazione della casa familiare ha un valore economico positivo per il coniuge beneficiario, di essa il Giudice terrà necessariamente conto nella regolazione dei rapporti economici tra i coniugi e  nella determinazione dell'assegno di mantenimento, come precisato dall' art. 337-sexies del codice civile. 
Ogni situazione, tuttavia, va valutata nella sua specificità. Pertanto, se necessiti di ulteriori informazioni, o di una consulenza personalizzata: info@studiolegaleninni.it 

Avv. Fortunata Ninni

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